Sentenze

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646 Niente assegno divorzile se non richiesto in sede di separazione?

La Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello l’indagine sulla debenza lamentata dalla donna che per anni non ha richiesto alcun contributo all’ex marito. In particolare, l’assegno richiesto dalla ex moglie solo in sede di divorzio e non in sede di separazione potrebbe non dovrebbe essere corrisposto e ciò, secondo il ragionamento degli ermellini, in quanto il lungo lasso di tempo che interviene tra la separazione ed il divorzio è una circostanza che dovrebbe far ritenere che l’ex coniuge avesse svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare. Non si spiegherebbe altrimenti come avrebbe potuto vivere in tranquillità durante detto lasso di tempo.

Ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38366. Mantenimento del figlio maggiorenne: è quest’ultimo a dover dimostrare di essere adoperato per rendersi autonomo economicamente

Con l’Ordinanza in oggetto la Cassazione ha precisato che il figlio maggiorenne che non prova di aver cercato di rendersi autonomo non ha diritto al mantenimento. Ciò in quanto non è il mantenimento a dover soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito, ormai di dimensione sociale. In primis, è bene ricordare che l’obbligo di mantenimento da parte di un genitore nei confronti del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma si protrae anche oltre. Infatti, il genitore ha l’obbligo di continuare mantenere il figlio maggiorenne che, senza colpa, non abbia raggiunto l’autonomia reddituale. Tuttavia, gli ermellini precisano che qualora il figlio ha concluso il proprio percorso formativo, ha l’onere di dimostrare, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente o di essersi comunque impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).

Cassazione civile sez. VI – 22/04/2021, n. 10592 Distribuzione dell’onere della prova nella controversia per i danni da infezione a seguito di emotrasfusione

“Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di un’emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le “leges artis” che presiedono alle dette attività”. Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 10592 del 22/4/2021, che ancora una volta ribadisce, con un’ulteriore declinazione pratica, il principio della responsabilità contrattuale tra struttura sanitaria e paziente.  In estrema sintesi infatti, se si agisce contro la struttura, il paziente  ha esclusivamente l’onere di allegare l’inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno ed allegare il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019). Sarà invece la struttura che, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la “prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esatto adempimento. Ciò in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova. Ricordiamo che, in questo caso, il termine di prescrizione per l’azione è di 10 anni trattandosi di responsabilità riguardante la struttura e quindi contrattuale.

Cassazione penale sez. IV, 29/04/2021, n.18347 Ravvisabilità della colpa grave dell’esercente l’attività sanitaria

“In tema di colpa dell’esercente l’attività sanitaria, può ravvisarsi la colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato a una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia”. Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha delineato, meglio specificandoli, i parametri per valutare la gravità della colpa.  In particolare, ha affermato che al fine di stabilire se vi è una responsabilità dell’esercente una professione sanitaria per l’evento lesivo causato nel praticare l’attività occorre verificare innanzi tutto se vi siano linee-guida (o in mancanza buone pratiche clinico-assistenziali) che regolino il caso concreto. Soltanto dopo aver compiuto detta verifica si può procedere ad individuare la natura della colpa (generica o specifica), se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali e solo alla fine quale sia stato il grado della colpa. Nello specifico, per valutare il grado della colpa, gli ermellini hanno precisato che se una determinata vicenda risulti molto problematica e di non univoca soluzione il grado della colpa sarà meno elevato e viceversa. 

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