Sentenze

Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale: Cass. Civ., SS.UU., n. 3452 del 07/02/2024

Le Sezioni Unite Civili hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».

Conseguenze trasgressione non lieve alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari: Cass. Pen, VI Sez., n. 8630 del 27/02/2024

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.

Pene sostitutive alla pena detentiva,

Valutazione dei criteri ex art. 133 c.p. anche ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva da applicare: Cass. Pen., II Sez., n. 8794 dep. il 28/02/2024 La Seconda Sezione penale ha affermato che il giudice di primo grado in sede di condanna dell’imputato ovvero il giudice di appello chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., sia i fini della determinazione della pena da infliggere, sia, in esito a tale operazione, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 d.lgs. citato, dovendo esservi continuità e non contraddittorietà tra i due giudizi, così da favorire tanto più l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti, rispetto ai limiti edittali, la pena in concreto inflitta.

Cass. Civ., SS.UU., n. 35385 del 18/12/2023: Assegno divorzile e convivenza prematrimoniale

Le Sezioni Unite Civili, pronunciandosi su questione di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio: «Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

Cass. Pen., SS.UU., n. 7029 del 16/02/2024: Criteri di applicazione della disciplina del reato continuato – individuazione della “pena più grave inflitta”

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite penali hanno affermato che: – ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza; – ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.

Cass. Civ., SS.UU., n. 6229 del 07/03/2024: Diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto ex art. 12 bis L. 898/1970

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su contrasto di giurisprudenza – hanno affermato il seguente principio: «La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».

Responsabilità medica – Consenso informato e nesso di causalità

Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno”. In tal senso si è espressa di recente la III Sezione della Corte di Cassazione con pronuncia n. 1936 del 23 gennaio 2023. Il Supremo Consesso ha così precisato che nel caso in cui l’intervento eseguito abbia avuto esito infausto ed il medico chirurgo abbia omesso di informare il paziente sull’esistenza di una tecnica alternativa che avrebbe evitato gli esiti negativi in concreto verificatisi, occorre accertare il nesso di causalità tra l’omissione ed il danno per ritenere sussistente una responsabilità per colpa. Non è pertanto sufficiente l’omessa informazione a costituire di per sè fondamento della responsabilità, essendo necessario verificare tramite un giudizio controfattuale se, qualora fosse stata compiuta l’azione omessa, l’esito dell’intervento sarebbe stato favorevole. (Fonte: Giuffrè – De Jure)

Responsabilità medico-sanitaria – Omessa diagnosi e Malformazione feto

Di recente la Cassazione Civile, Sez. III con Sentenza del 31 gennaio 2023, n. 2798 è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità del medico per omessa diagnosi in ipotesi di malformazione del feto e sulla conseguente risarcibilità dei danni causati. La Cassazione afferma che in caso di omessa diagnosi di malformazione del feto i danni risarcibili consistono sia nella perdita del diritto di interrompere la gravidanza, sia nella impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi all’evento (ad es. tempestivo ricorso alla psicoterapia o tempestiva preparazione/organizzazione della vita in relazione alle esigenze del nascituro). Detta pronuncia sottolinea quindi l’esistenza di due tipologie di danni: il primo un danno alla salute, quando si possa ritenere che il paziente (gravato dall’onere di darne prova), se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento; la seconda tipologia di danno è invece da violazione del diritto all’autodeterminazione, ben diverso dalla lesione del bene salute. (Fonte: Giuffrè – De Jure)

Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100 Le spese universitarie dei figli rientrano tra le spese ordinarie

Gli ermellini hanno stabilito che le spese per l’università del figlio rientrano nelle spese ordinarie se non hanno i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità. Secondo la Suprema Corte di Cassazione infatti, generalmente, tali spese non sarebbero imprevedibili, ma rientrerebbero nell’ordinario regime di vita dei figli e, pertanto, devono essere considerate a tutti gli effetti spese ordinarie. Incorrerebbe infatti “in un errore di sussunzione il giudice che esclude le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, n.25339 Affido esclusivo al padre se la madre ostacola la bigenitorialità

La Corte di Cassazione ha affermato che il minore deve essere affidato ad un genitore in via esclusiva nel caso in cui l’altro genitore non ascolti i bisogni del minore rispettando la bigenitorialità, continuando a porre in essere una condotta ostile al fine unico di impedire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore. Gli ermellini hanno sottolineato ulteriormente che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass., n. 6919/16)”.

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