Alessia

Niente componente compensativa dell’assegno di mantenimento senza contributo al matrimonio

Cassazione civile sez. I, 18/09/2025, n.25618 Se un coniuge non ha contribuito alla vita matrimoniale, anche senza colpa, non può essergli riconosciuta la componente compensativa dell’assegno di mantenimento dopo la separazione La circostanza che il mancato contributo alla vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare sia incolpevole nulla toglie che in tali casi non si può riconoscere la componente compensativa perché oggettivamente non vi è stato alcun contributo e si discute – appunto – solo della componente assistenziale; la circostanza che l’avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, che può essere elevato tenendo conto di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse

Assegno divorzile: adeguamento in base al contributo alla famiglia e alla cura dei figli, dice la Cassazione

Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24759 L’assegno divorzile avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale

Assegno di divorzio: la Cassazione chiarisce l’obbligo di autosufficienza economica del coniuge

Cassazione civile sez. I, 17/09/2025, n.25523 L’assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l’avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato. Il principio di autoresponsabilità, pur se va coniugato con quello della solidarietà post -coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente

Assegno di separazione e tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Cass. sez. I ord. 18 settembre 2025, n. 25613 A differenza dell’assegno divorzile, l’assegno di separazione resta ancora legato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, pur considerando la concreta capacità lavorativa del richiedente. Di conseguenza, se persiste, nonostante le possibilità professionali della donna, una significativa disparità economica tra i coniugi, abituati a uno stile di vita agiato, l’assegno di separazione va riconosciuto come integrazione del reddito della moglie, per permetterle di mantenere, durante il periodo di separazione fino al divorzio, lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Morte del feto per errore medico e calcolo del danno

 Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06 ottobre 2025, n. 26826 “In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre. In tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.”.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Diritto di Famiglia – La violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura anche in caso di mancato pagamento delle spese straordinarie Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26121 del 16 luglio 2025 Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570-bis del codice penale si configura non solo in caso di totale inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, ma anche quando l’inadempimento, pur essendo parziale, risulti serio e sufficientemente protratto nel tempo, tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire per il mantenimento dei figli minori. La valutazione del carattere parziale dell’adempimento deve essere compiuta alla stregua della natura del credito alimentare, destinato al mantenimento dei figli minori e ad assolvere funzioni di stretta necessità, del numero dei beneficiari e dell’importo stabilito, ragguagliato alle necessità di sopravvivenza. L’inadempimento non può definirsi temporalmente circoscritto quando si protrae per mesi, anche non in sequenza temporale, con mancati o ridotti versamenti rispetto all’importo dovuto. Il delitto in esame è integrato altresì dal mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l’interesse dei figli, riferendosi la norma incriminatrice non solo all’assegno ma agli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli che condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L’obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce mero duplicato di quello fissato con l’assegno di mantenimento ma è finalizzato a regolare la partecipazione del genitore alle spese relative ai figli, sortendo l’effetto di integrare l’assegno stesso. L’oggettività giuridica del reato è individuata nella peculiare natura del diritto di credito stabilito in favore dei figli quale vincolo di solidarietà familiare, trovando applicazione l’articolo 147 del codice civile che obbliga i genitori a far fronte a molteplici esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale. La perdita del lavoro conseguente all’applicazione di misura coercitiva non costituisce scriminante dall’inadempimento, potendosi ritenere esclusa la responsabilità penale solo in caso di incapacità economica assoluta, che integri situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, non dimostrabile mediante la mera documentazione dello stato di disoccupazione.

Revisione assegno divorzile

La revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. In tal senso Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 marzo 2024, n. 6453.

Differenze tra Maltrattamenti in Famiglia e Stalking

La configurabilità del reato di atti persecutori sussiste in ipotesi di condotte illecite poste in essere da uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell’altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento. Integrano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. In tal senso si è espressa la Cass. Pen., Sez. VI, con pronuncia n. 10636 del 13/03/2024.

Responsabilità medico-sanitaria: le linee guida non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”

La Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34516 ha affermato che in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell’eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta).

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