Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24

Assegno alimentare e mantenimento dei figli: differenze
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2710 del 29 gennaio 2024
La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – si è pronunciata in materia di assegno alimentare e assegno di mantenimento per i figli, chiarendone natura e presupposti.
Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24
“L’assegno di natura alimentare non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze.
Invero, l’assegno di mantenimento può comprendere anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio”
La pronuncia ribadisce quindi la distinzione tra assegno alimentare e assegno di mantenimento, evidenziando come quest’ultimo presenti presupposti e finalità più ampie.