Cassazione civile sez. VI – 22/04/2021, n. 10592 Distribuzione dell’onere della prova nella controversia per i danni da infezione a seguito di emotrasfusione

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di un’emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le “leges artis” che presiedono alle dette attività”.

Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 10592 del 22/4/2021, che ancora una volta ribadisce, con un’ulteriore declinazione pratica, il principio della responsabilità contrattuale tra struttura sanitaria e paziente. 

In estrema sintesi infatti, se si agisce contro la struttura, il paziente  ha esclusivamente l’onere di allegare l’inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno ed allegare il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019Cass. Ord. 21939/2019). Sarà invece la struttura che, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la “prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esatto adempimento. Ciò in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.

Ricordiamo che, in questo caso, il termine di prescrizione per l’azione è di 10 anni trattandosi di responsabilità riguardante la struttura e quindi contrattuale.

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