Sentenze

Testamento olografo e demenza: quando è possibile impugnarlo per incapacità del testatore

Cass. civ., sez. II, ord. 27 settembre 2026, n. 25855 La diagnosi di demenza accertata dopo la redazione di un testamento olografo può costituire un elemento di prova rilevante per dimostrare l’incapacità del testatore al momento della sottoscrizione. È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25855/2026, che affronta il tema della validità del testamento e dell’incapacità di testare. Ai fini dell’impugnazione del testamento è necessario valutare se la condizione psichica del testatore fosse tale da impedirgli di comprendere il significato e gli effetti delle proprie disposizioni testamentarie nel momento in cui le ha formulate. La diagnosi successiva, unitamente agli altri elementi clinici e probatori disponibili, può quindi contribuire a ricostruire retrospettivamente le condizioni del testatore. In presenza di elementi idonei a dimostrare l’incapacità, spetta a chi invoca la validità del testamento provare che l’atto sia stato redatto durante un eventuale intervallo di lucidità.

Maltrattamenti familiari e sospensione della responsabilità genitoriale

Cassazione penale sez. VI, 03/07/2026, (ud. 03/07/2026- dep. 14/09/2026) – n. 33517 “Dev’essere assegnata rilevanza decisiva all’interesse del minore, cosicché il rigido automatismo che imponeva al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consentiva una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore, in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto” . Tale principio è stato affermato da Corte Cost., 24 marzo 2025, n. 55, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, c.p. “nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto di cui all’art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta obbligatoriamente la sospensione dall’esercizio della stessa, anziché la possibilità per il giudice di disporla”. Per effetto di tale pronuncia, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non può, pertanto, più operare quale conseguenza automatica della condanna per il reato di maltrattamenti in presenza o a danno di minori, ma deve essere oggetto di una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata da parte del giudice, avuto riguardo, in via prioritaria, all’interesse superiore del minore e alla concreta incidenza della misura sul rapporto genitoriale.

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento e stato di bisogno

Cassazione penale sez. VI, 03/07/2026, (ud. 03/07/2026- dep. 14/09/2026) – n. 33516 “- per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione coniugale, se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza ai beneficiari (Sez. 6, n. 49501 del 12/11/2009, L., Rv. 245653): nel caso specifico, dunque, alla sola moglie; – il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato, che non determini uno stato di bisogno nell’altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza, non integra la fattispecie prevista dall’art. 570, cod. pen. (Sez. 6, n. 12516 del 28/03/2012, B., Rv. 252606); – lo stato di bisogno della persona offesa dev’essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l’accertata disponibilità da parte della stessa di una fonte di reddito non produttiva … costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della stessa persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia comunque sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno (Sez. 6, n. 48548 del 29/09/2016, L., Rv. 268225); – nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non solo quelli necessari per la sopravvivenza vitale (vale a dire vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato, un soddisfacimento, sia pur contenuto, di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali, ad es., l’abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione (Sez. 6, n. 3485 del 22/10/2019, dep. 2020, O., Rv. 278218; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908)”. La Corte ha sottolineato che per la configurabilità del reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2), è necessario accertare che il mancato versamento dell’assegno abbia effettivamente privato il beneficiario dei mezzi di sussistenza. Lo stato di bisogno deve essere dimostrato specificamente e la disponibilità di redditi o beni, anche se non produttivi, può escluderlo salvo che la loro improduttività non sia giustificata o che il reddito sia insufficiente. Inoltre, la nozione di mezzi di sussistenza comprende non solo il vitto e l’alloggio, ma anche altre esigenze quotidiane compatibili con le capacità economiche del soggetto obbligato.

SUCCESSIONI E DEBITI EREDITARI

Cassazione civile sez. trib., 14/08/2026, (ud. 15/10/2025- dep. 14/08/2026) – n. 24651 “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 cod. civ., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti“, riprendendo Cass., 17 novembre 2022, n. 37064; cfr. anche 30 maggio 2018, n. 13639; 24 luglio 2020, n. 15871; 3 giugno 2026, n. 17703. La sentenza chiarisce che la rinuncia all’eredità produce effetti retroattivi e libera il rinunciante dalla responsabilità per i debiti tributari del de cuius, anche se notificati dopo l’apertura della successione. 

Assegno divorzile e ripetibilità delle somme: la sentenza n. 1999/2026 della Cassazione

Febbraio 20, 2026 — 4:44 pm La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva negato l’assegno divorzile all’ex coniuge e disposto la restituzione, con effetto ex tunc, delle somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status. La decisione chiarisce (i) la distinzione sistematica tra assegno di separazione (ancorato al tenore di vita) e assegno divorzile (a funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa; (ii) i presupposti e i limiti della ripetizione delle prestazioni economiche tra ex coniugi alla luce del principio, rimarcato dalle Sezioni Unite, della piena ripetibilità quando si accerti l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno.

Affidamento dei figli e casa coniugale: due recenti ordinanze della Cassazione

Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 Affidamento dei figli e casa coniugale: due recenti ordinanze della Cassazione Ordinanze Cassazione civile, Sez. I, n. 6078 e n. 6176 del 17 marzo 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con due recenti ordinanze del 17 marzo 2026 si è pronunciata su temi centrali del diritto di famiglia: l’interesse dei minori e la rilevanza della casa coniugale nei rapporti tra i coniugi. Vi segnalo due importanti Ordinanze peraltro recentissime, entrambe pubblicate il 17.03.2026. La prima, Ordinanza n. 6078 ha sottolineato che il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice in applicazione dell’articolo 337-c.c. e’ costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore, ciò senza alcun automatismo nei confronti di uno o dell’altro genitore, ne’ decisioni astratte La seconda, Ordinanza n. 6176 sempre in materia di separazione dei coniugi con prole, sulla rilevanza del mancato rilascio della casa coniugale e quindi dell’utilizzo protratto oltre il consentito della stessa, quale elemento incidente sulle valutazioni economiche dei rapporti tra le parti. La S.C. a riguardo, ha anche affermato che costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi del 156 c.c. delle condizioni di separazione, detto protratto godimento”

Assegno alimentare e mantenimento dei figli: differenze

Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 Assegno alimentare e mantenimento dei figli: differenze Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2710 del 29 gennaio 2024 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – si è pronunciata in materia di assegno alimentare e assegno di mantenimento per i figli, chiarendone natura e presupposti. Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 “L’assegno di natura alimentare non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l’assegno di mantenimento può comprendere anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio” La pronuncia ribadisce quindi la distinzione tra assegno alimentare e assegno di mantenimento, evidenziando come quest’ultimo presenti presupposti e finalità più ampie.

Assegno divorzile e prova dei sacrifici professionali

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sull’onere probatorio a carico del coniuge richiedente. Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 300 del 7/01/2026 “Per l’attribuzione dell’assegno divorzile è necessaria la prova dei sacrifici professionali da parte dei richiedente.” La pronuncia ribadisce quindi che il riconoscimento dell’assegno divorzile non può basarsi su mere allegazioni, ma richiede la dimostrazione concreta dei sacrifici professionali eventualmente sostenuti nel corso del matrimonio.

Assegno divorzile: riconoscimento e restituzione delle somme indebitamente percepite

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1999/2026, 29 gennaio 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con ordinanza n. 1999/2026 del 29 gennaio 2026 si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sui presupposti per il suo riconoscimento e sulle conseguenze in caso di mancata prova del nesso causale tra matrimonio e squilibrio economico. Cassazione civile Sez. IOrdinanza numero 1999/202629/01/2026 “L’assegno divorzile non spetta e le somme versate devono essere restituite secondo la regola della condicio indebiti se manca la prova che il proprio attuale squilibrio economico sia causalmente dovuto al matrimonio.” La pronuncia ribadisce l’onere probatorio a carico del coniuge richiedente e conferma che, in assenza di tale prova, non solo l’assegno non è dovuto, ma le somme eventualmente percepite devono essere restituite.

Assegno divorzile e sacrificio della carriera per esigenze familiari

Cassazione civile sez. I, 15/04/2025, n. 9887 La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sul rilievo delle scelte di vita e dei sacrifici professionali compiuti nel corso del matrimonio. Assegno divorzile e sacrificio della carriera per esigenze familiari Deve essere riconosciuto l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie che, nel corso del matrimonio, assecondando le scelte professionali dell’allora coniuge, si è trasferita con lui per sue esigenze lavorative, favorendo la carriera del marito e rinunciando allo sviluppo della propria carriera per dedicarsi alla cura della famiglia. La pronuncia ribadisce l’importanza del contributo fornito dal coniuge alla vita familiare e alle scelte professionali dell’altro, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

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