Sentenze

Assegno divorzile e ripetibilità delle somme: la sentenza n. 1999/2026 della Cassazione

Febbraio 20, 2026 — 4:44 pm La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva negato l’assegno divorzile all’ex coniuge e disposto la restituzione, con effetto ex tunc, delle somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status. La decisione chiarisce (i) la distinzione sistematica tra assegno di separazione (ancorato al tenore di vita) e assegno divorzile (a funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa; (ii) i presupposti e i limiti della ripetizione delle prestazioni economiche tra ex coniugi alla luce del principio, rimarcato dalle Sezioni Unite, della piena ripetibilità quando si accerti l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno.

Affidamento dei figli e casa coniugale: due recenti ordinanze della Cassazione

Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 Affidamento dei figli e casa coniugale: due recenti ordinanze della Cassazione Ordinanze Cassazione civile, Sez. I, n. 6078 e n. 6176 del 17 marzo 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con due recenti ordinanze del 17 marzo 2026 si è pronunciata su temi centrali del diritto di famiglia: l’interesse dei minori e la rilevanza della casa coniugale nei rapporti tra i coniugi. Vi segnalo due importanti Ordinanze peraltro recentissime, entrambe pubblicate il 17.03.2026. La prima, Ordinanza n. 6078 ha sottolineato che il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice in applicazione dell’articolo 337-c.c. e’ costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore, ciò senza alcun automatismo nei confronti di uno o dell’altro genitore, ne’ decisioni astratte La seconda, Ordinanza n. 6176 sempre in materia di separazione dei coniugi con prole, sulla rilevanza del mancato rilascio della casa coniugale e quindi dell’utilizzo protratto oltre il consentito della stessa, quale elemento incidente sulle valutazioni economiche dei rapporti tra le parti. La S.C. a riguardo, ha anche affermato che costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi del 156 c.c. delle condizioni di separazione, detto protratto godimento”

Assegno alimentare e mantenimento dei figli: differenze

Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 Assegno alimentare e mantenimento dei figli: differenze Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2710 del 29 gennaio 2024 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – si è pronunciata in materia di assegno alimentare e assegno di mantenimento per i figli, chiarendone natura e presupposti. Cass. Civ. Sez I Sentenza n. 2710 del 29/01/24 “L’assegno di natura alimentare non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli, essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l’assegno di mantenimento può comprendere anche la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado. In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio” La pronuncia ribadisce quindi la distinzione tra assegno alimentare e assegno di mantenimento, evidenziando come quest’ultimo presenti presupposti e finalità più ampie.

Assegno divorzile e prova dei sacrifici professionali

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sull’onere probatorio a carico del coniuge richiedente. Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 300 del 7/01/2026 “Per l’attribuzione dell’assegno divorzile è necessaria la prova dei sacrifici professionali da parte dei richiedente.” La pronuncia ribadisce quindi che il riconoscimento dell’assegno divorzile non può basarsi su mere allegazioni, ma richiede la dimostrazione concreta dei sacrifici professionali eventualmente sostenuti nel corso del matrimonio.

Assegno divorzile: riconoscimento e restituzione delle somme indebitamente percepite

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1999/2026, 29 gennaio 2026 La Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – con ordinanza n. 1999/2026 del 29 gennaio 2026 si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sui presupposti per il suo riconoscimento e sulle conseguenze in caso di mancata prova del nesso causale tra matrimonio e squilibrio economico. Cassazione civile Sez. IOrdinanza numero 1999/202629/01/2026 “L’assegno divorzile non spetta e le somme versate devono essere restituite secondo la regola della condicio indebiti se manca la prova che il proprio attuale squilibrio economico sia causalmente dovuto al matrimonio.” La pronuncia ribadisce l’onere probatorio a carico del coniuge richiedente e conferma che, in assenza di tale prova, non solo l’assegno non è dovuto, ma le somme eventualmente percepite devono essere restituite.

Assegno divorzile e sacrificio della carriera per esigenze familiari

Cassazione civile sez. I, 15/04/2025, n. 9887 La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di assegno divorzile, soffermandosi sul rilievo delle scelte di vita e dei sacrifici professionali compiuti nel corso del matrimonio. Assegno divorzile e sacrificio della carriera per esigenze familiari Deve essere riconosciuto l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie che, nel corso del matrimonio, assecondando le scelte professionali dell’allora coniuge, si è trasferita con lui per sue esigenze lavorative, favorendo la carriera del marito e rinunciando allo sviluppo della propria carriera per dedicarsi alla cura della famiglia. La pronuncia ribadisce l’importanza del contributo fornito dal coniuge alla vita familiare e alle scelte professionali dell’altro, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.

Assegno divorzile e quota del TFR: la Cassazione ribadisce i presupposti

Ord. n. 32910/2025 Con ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile – si è pronunciata in materia di assegno divorzile e diritto alla quota del trattamento di fine rapporto ex art. 12-bis legge n. 898/1970. La Corte ha ribadito che: «Il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale […] richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.» In particolare, la funzione dell’assegno di divorzio: «non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire assistenza […] e di accordare una compensazione allorché il contributo prestato durante il matrimonio abbia inciso sullo squilibrio patrimoniale.» La Corte ha inoltre precisato che la componente assistenziale dell’assegno: «si arricchisce di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto dal principio costituzionale di solidarietà.» Quanto alla quota del TFR, la Cassazione ha chiarito che: «percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.» La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’attribuzione dell’assegno divorzile e della quota del trattamento di fine rapporto.

Niente componente compensativa dell’assegno di mantenimento senza contributo al matrimonio

Cassazione civile sez. I, 18/09/2025, n.25618 Se un coniuge non ha contribuito alla vita matrimoniale, anche senza colpa, non può essergli riconosciuta la componente compensativa dell’assegno di mantenimento dopo la separazione La circostanza che il mancato contributo alla vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare sia incolpevole nulla toglie che in tali casi non si può riconoscere la componente compensativa perché oggettivamente non vi è stato alcun contributo e si discute – appunto – solo della componente assistenziale; la circostanza che l’avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, che può essere elevato tenendo conto di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse

Assegno divorzile: adeguamento in base al contributo alla famiglia e alla cura dei figli, dice la Cassazione

Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24759 L’assegno divorzile avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale

Assegno di divorzio: la Cassazione chiarisce l’obbligo di autosufficienza economica del coniuge

Cassazione civile sez. I, 17/09/2025, n.25523 L’assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l’avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato. Il principio di autoresponsabilità, pur se va coniugato con quello della solidarietà post -coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente

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