Febbraio 20, 2026 — 4:44 pm
La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva negato l’assegno divorzile all’ex coniuge e disposto la restituzione, con effetto ex tunc, delle somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status. La decisione chiarisce (i) la distinzione sistematica tra assegno di separazione (ancorato al tenore di vita) e assegno divorzile (a funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa; (ii) i presupposti e i limiti della ripetizione delle prestazioni economiche tra ex coniugi alla luce del principio, rimarcato dalle Sezioni Unite, della piena ripetibilità quando si accerti l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno.
