Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, n.25339 Affido esclusivo al padre se la madre ostacola la bigenitorialità

La Corte di Cassazione ha affermato che il minore deve essere affidato ad un genitore in via esclusiva nel caso in cui l’altro genitore non ascolti i bisogni del minore rispettando la bigenitorialità, continuando a porre in essere una condotta ostile al fine unico di impedire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.

Gli ermellini hanno sottolineato ulteriormente che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass., n. 6919/16)”.

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