L’assegno divorzile è dovuto anche se la «scelta comune» sui ruoli è tacita

La I Sezione Civile della Suprema Corte con l’ordinanza n. 4328 del 19.02.2024 ha stabilito che la «scelta comune» per cui un coniuge si dedica prevalentemente alla famiglia, rinunciando a occasioni professionali, può anche essere «tacita» e quindi comportare, quando il matrimonio finisce, l’attribuzione dell’assegno divorzile, salvo prova contraria.

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