Assegno divorzile e quota del TFR: la Cassazione ribadisce i presupposti

Ord. n. 32910/2025 Con ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile – si è pronunciata in materia di assegno divorzile e diritto alla quota del trattamento di fine rapporto ex art. 12-bis legge n. 898/1970. La Corte ha ribadito che: «Il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale […] richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.» In particolare, la funzione dell’assegno di divorzio: «non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire assistenza […] e di accordare una compensazione allorché il contributo prestato durante il matrimonio abbia inciso sullo squilibrio patrimoniale.» La Corte ha inoltre precisato che la componente assistenziale dell’assegno: «si arricchisce di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto dal principio costituzionale di solidarietà.» Quanto alla quota del TFR, la Cassazione ha chiarito che: «percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.» La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’attribuzione dell’assegno divorzile e della quota del trattamento di fine rapporto.