Cassazione penale sez. VI, 03/07/2026, (ud. 03/07/2026- dep. 14/09/2026) – n. 33517
“Dev’essere assegnata rilevanza decisiva all’interesse del minore, cosicché il rigido automatismo che imponeva al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consentiva una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore, in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto” .
Tale principio è stato affermato da Corte Cost., 24 marzo 2025, n. 55, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, c.p. “nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto di cui all’art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta obbligatoriamente la sospensione dall’esercizio della stessa, anziché la possibilità per il giudice di disporla”.
Per effetto di tale pronuncia, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non può, pertanto, più operare quale conseguenza automatica della condanna per il reato di maltrattamenti in presenza o a danno di minori, ma deve essere oggetto di una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata da parte del giudice, avuto riguardo, in via prioritaria, all’interesse superiore del minore e alla concreta incidenza della misura sul rapporto genitoriale.
