Assegno divorzile e quota del TFR: la Cassazione ribadisce i presupposti

Ord. n. 32910/2025

Con ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile – si è pronunciata in materia di assegno divorzile e diritto alla quota del trattamento di fine rapporto ex art. 12-bis legge n. 898/1970.

La Corte ha ribadito che:

«Il riconoscimento dell’assegno post-matrimoniale […] richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.»

In particolare, la funzione dell’assegno di divorzio:

«non è quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornire assistenza […] e di accordare una compensazione allorché il contributo prestato durante il matrimonio abbia inciso sullo squilibrio patrimoniale.»

La Corte ha inoltre precisato che la componente assistenziale dell’assegno:

«si arricchisce di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto dal principio costituzionale di solidarietà.»

Quanto alla quota del TFR, la Cassazione ha chiarito che:

«percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.»

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’attribuzione dell’assegno divorzile e della quota del trattamento di fine rapporto.

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