Alessia

Niente assegno di mantenimento all’ex che decide di lavorare part time

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’Ordinanza n. 5242 del 15.02.2024 depositata il 28.02.2024: non spetta alcun mantenimento post-separazione alla ex moglie laureata che sceglie di lavorare part-time pur essendo laureata (nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una donna che insisteva per il mantenimento dopo la separazione nonostante la stessa avesse deciso di lavorare part-time, pur potendo impegnarsi a tempo pieno dopo che i figli erano cresciuti e diventati maggiorenni). Divorzi – Separazioni – Diritto di Famiglia

Responsabilità medico-sanitaria – Danni da emotrasfusione – Cass. Civ., SS.UU., n. 19129 del 06/07/2023

Le Sezioni Unite Civili , decidendo su questione oggetto di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi: «a) nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale; b) nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano; c) nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.».

Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale: Cass. Civ., SS.UU., n. 3452 del 07/02/2024

Le Sezioni Unite Civili hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».

Conseguenze trasgressione non lieve alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari: Cass. Pen, VI Sez., n. 8630 del 27/02/2024

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.

Pene sostitutive alla pena detentiva,

Valutazione dei criteri ex art. 133 c.p. anche ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva da applicare: Cass. Pen., II Sez., n. 8794 dep. il 28/02/2024 La Seconda Sezione penale ha affermato che il giudice di primo grado in sede di condanna dell’imputato ovvero il giudice di appello chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., sia i fini della determinazione della pena da infliggere, sia, in esito a tale operazione, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 d.lgs. citato, dovendo esservi continuità e non contraddittorietà tra i due giudizi, così da favorire tanto più l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti, rispetto ai limiti edittali, la pena in concreto inflitta.

Cass. Civ., SS.UU., n. 35385 del 18/12/2023: Assegno divorzile e convivenza prematrimoniale

Le Sezioni Unite Civili, pronunciandosi su questione di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio: «Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

Cass. Pen., SS.UU., n. 7029 del 16/02/2024: Criteri di applicazione della disciplina del reato continuato – individuazione della “pena più grave inflitta”

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite penali hanno affermato che: – ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza; – ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.

Cass. Civ., SS.UU., n. 6229 del 07/03/2024: Diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto ex art. 12 bis L. 898/1970

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su contrasto di giurisprudenza – hanno affermato il seguente principio: «La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».

Responsabilità medica – Consenso informato e nesso di causalità

Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno”. In tal senso si è espressa di recente la III Sezione della Corte di Cassazione con pronuncia n. 1936 del 23 gennaio 2023. Il Supremo Consesso ha così precisato che nel caso in cui l’intervento eseguito abbia avuto esito infausto ed il medico chirurgo abbia omesso di informare il paziente sull’esistenza di una tecnica alternativa che avrebbe evitato gli esiti negativi in concreto verificatisi, occorre accertare il nesso di causalità tra l’omissione ed il danno per ritenere sussistente una responsabilità per colpa. Non è pertanto sufficiente l’omessa informazione a costituire di per sè fondamento della responsabilità, essendo necessario verificare tramite un giudizio controfattuale se, qualora fosse stata compiuta l’azione omessa, l’esito dell’intervento sarebbe stato favorevole. (Fonte: Giuffrè – De Jure)

Studio Legale Di Pentima – P.IVA 01499650743. Privacy Policy e Cookie Policy.
Sito realizzato da CS Web Lab – Forlì.