Cassazione penale sez. VI, 03/07/2026, (ud. 03/07/2026- dep. 14/09/2026) – n. 33516
“- per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione coniugale, se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza ai beneficiari (Sez. 6, n. 49501 del 12/11/2009, L., Rv. 245653): nel caso specifico, dunque, alla sola moglie;
– il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato, che non determini uno stato di bisogno nell’altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza, non integra la fattispecie prevista dall’art. 570, cod. pen. (Sez. 6, n. 12516 del 28/03/2012, B., Rv. 252606);
– lo stato di bisogno della persona offesa dev’essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l’accertata disponibilità da parte della stessa di una fonte di reddito non produttiva … costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della stessa persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia comunque sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno (Sez. 6, n. 48548 del 29/09/2016, L., Rv. 268225);
– nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non solo quelli necessari per la sopravvivenza vitale (vale a dire vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato, un soddisfacimento, sia pur contenuto, di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali, ad es., l’abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione (Sez. 6, n. 3485 del 22/10/2019, dep. 2020, O., Rv. 278218; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908)”.
La Corte ha sottolineato che per la configurabilità del reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2), è necessario accertare che il mancato versamento dell’assegno abbia effettivamente privato il beneficiario dei mezzi di sussistenza. Lo stato di bisogno deve essere dimostrato specificamente e la disponibilità di redditi o beni, anche se non produttivi, può escluderlo salvo che la loro improduttività non sia giustificata o che il reddito sia insufficiente. Inoltre, la nozione di mezzi di sussistenza comprende non solo il vitto e l’alloggio, ma anche altre esigenze quotidiane compatibili con le capacità economiche del soggetto obbligato.
