Cassazione civile sez. trib., 14/08/2026, (ud. 15/10/2025- dep. 14/08/2026) – n. 24651
“Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 cod. civ., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti“, riprendendo Cass., 17 novembre 2022, n. 37064; cfr. anche 30 maggio 2018, n. 13639; 24 luglio 2020, n. 15871; 3 giugno 2026, n. 17703.
La sentenza chiarisce che la rinuncia all’eredità produce effetti retroattivi e libera il rinunciante dalla responsabilità per i debiti tributari del de cuius, anche se notificati dopo l’apertura della successione.
