Niente componente compensativa dell’assegno di mantenimento senza contributo al matrimonio

Cassazione civile sez. I, 18/09/2025, n.25618


Se un coniuge non ha contribuito alla vita matrimoniale, anche senza colpa, non può essergli riconosciuta la componente compensativa dell’assegno di mantenimento dopo la separazione

La circostanza che il mancato contributo alla vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare sia incolpevole nulla toglie che in tali casi non si può riconoscere la componente compensativa perché oggettivamente non vi è stato alcun contributo e si discute – appunto – solo della componente assistenziale; la circostanza che l’avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, che può essere elevato tenendo conto di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse

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