Cass. civ., sez. I, ord. 23 settembre 2026, n. 25747
La totale invalidità fisica non giustifica, da sola, la nomina di un amministratore di sostegno quando la persona conserva piena lucidità, capacità di comprendere la propria situazione e autonomia nelle decisioni. È questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25747/2026, in materia di amministrazione di sostegno e tutela delle persone fragili.
La misura di protezione non può essere disposta sulla base della sola condizione di grave disabilità fisica, ma richiede una valutazione concreta delle capacità della persona, delle sue effettive esigenze di assistenza e delle sue volontà. Occorre, in particolare, verificare se sussistano difficoltà tali da compromettere, anche parzialmente, la gestione dei propri interessi personali o patrimoniali.
Quando è possibile nominare un amministratore di sostegno?
L’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e seguenti del Codice civile, è finalizzata a garantire protezione alle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La nomina non deve tuttavia tradursi in una limitazione ingiustificata dell’autonomia personale. La valutazione del giudice deve tenere conto delle condizioni individuali, delle capacità residue e delle concrete necessità di supporto, privilegiando una misura proporzionata alle esigenze del beneficiario.
Disabilità fisica e capacità di autodeterminazione: qual è la differenza?
Una grave limitazione motoria o una condizione di invalidità totale non equivalgono necessariamente all’incapacità di gestire i propri interessi. Una persona può necessitare di assistenza materiale continuativa e, al contempo, conservare la capacità di comprendere, valutare e decidere autonomamente.
La pronuncia si inserisce, pertanto, nel tema del rapporto tra amministrazione di sostegno, disabilità e tutela dell’autodeterminazione, richiamando l’importanza di una valutazione individualizzata, che eviti di far discendere automaticamente dalla disabilità la necessità di una misura di protezione giuridica.
