Cassazione civile sez. I, 17/09/2025, n.25523

L’assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, né autorizza l’avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato. Il principio di autoresponsabilità, pur se va coniugato con quello della solidarietà post -coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente