Cass. sez. I ord. 18 settembre 2025, n. 25613

A differenza dell’assegno divorzile, l’assegno di separazione resta ancora legato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, pur considerando la concreta capacità lavorativa del richiedente. Di conseguenza, se persiste, nonostante le possibilità professionali della donna, una significativa disparità economica tra i coniugi, abituati a uno stile di vita agiato, l’assegno di separazione va riconosciuto come integrazione del reddito della moglie, per permetterle di mantenere, durante il periodo di separazione fino al divorzio, lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.