Diritto di Famiglia – La violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura anche in caso di mancato pagamento delle spese straordinarie
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26121 del 16 luglio 2025

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570-bis del codice penale si configura non solo in caso di totale inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, ma anche quando l’inadempimento, pur essendo parziale, risulti serio e sufficientemente protratto nel tempo, tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire per il mantenimento dei figli minori.
La valutazione del carattere parziale dell’adempimento deve essere compiuta alla stregua della natura del credito alimentare, destinato al mantenimento dei figli minori e ad assolvere funzioni di stretta necessità, del numero dei beneficiari e dell’importo stabilito, ragguagliato alle necessità di sopravvivenza.
L’inadempimento non può definirsi temporalmente circoscritto quando si protrae per mesi, anche non in sequenza temporale, con mancati o ridotti versamenti rispetto all’importo dovuto.
Il delitto in esame è integrato altresì dal mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l’interesse dei figli, riferendosi la norma incriminatrice non solo all’assegno ma agli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli che condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
L’obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce mero duplicato di quello fissato con l’assegno di mantenimento ma è finalizzato a regolare la partecipazione del genitore alle spese relative ai figli, sortendo l’effetto di integrare l’assegno stesso.
L’oggettività giuridica del reato è individuata nella peculiare natura del diritto di credito stabilito in favore dei figli quale vincolo di solidarietà familiare, trovando applicazione l’articolo 147 del codice civile che obbliga i genitori a far fronte a molteplici esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale.
La perdita del lavoro conseguente all’applicazione di misura coercitiva non costituisce scriminante dall’inadempimento, potendosi ritenere esclusa la responsabilità penale solo in caso di incapacità economica assoluta, che integri situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, non dimostrabile mediante la mera documentazione dello stato di disoccupazione.